Ponte Morandi: chi paga?
Ponte Morandi: gli sfollati dovranno tornare a pagare il mutuo
Fonte: La Repubblica del 27 Agosto 2018
Dopo il crollo del ponte Morandi qualcuno (sic) comincia a chiedersi, a nome e per conto delle 300 Famiglie sfollate in seguito all’accaduto, chi risarcirà e cosa subiranno i proprietari degli appartamenti sottostanti nella palazzina? Il signor Aldo Bissi consulente (assicurativo?) collaboratore di Ridare, portale che affronta tutte le tematiche in materia risarcitoria nel settore assicurativo, si spinge a definire il crollo del ponte “una circostanza paradossale ma giuridicamente ineccepibile” in rapporto agli inquilini dello stabile sfollato che sono sottoscrittori di un mutuo bancario e che dovranno continuare ad onorarlo pur perdendo il godimento del bene, ovvero l’abitazione. Il signor Bissi pur rimarcando l’eccezionalità del caso si chiede, e si da, una risposta negativa sulle eventuali polizze a garanzia della banca erogatrice, accennando alle due tipologie di polizze in essere nei Mutui, morte dell’assicurato (TCM) o lo scoppio e incendio dello stabile. Nel primo caso, non ci sono state vittime perciò non subentra la prima copertura, nel secondo caso non trattandosi di un incendio o scoppio ma di una fatalità (in attesa perizia) esterna al condominio esclude la seconda polizza.
Le mie modeste riflessioni surrogate da conoscenza in materia mi inducono a suggerire:
1) Trattandosi di un condominio antecedente alla costruzione del viadotto, si sarà segnalato nella polizza del condominio ad opera dell’amministratore, l’aggravante del rischio (art 1898 c.c) per la compagnia che assicura lo stabile, perciò includendo l’eventuale pericolo di crollo o di possibili incidenti sul viadotto che avrebbero conseguenze sottostanti, parificare sinistro tangenziale di Bologna per la mia tesi.
2) A seguito di quanto esposto sopra, vengono chiamati a risponderne tutti i professionisti coinvolti nel mutuo: banca, notaio (mutuo), assicuratore e amministratore del condominio estensore della polizza Globale fabbricato.
3) Trattandosi di un evento catastrofale, il sindaco di Genova deve indire la calamità naturale in modo che lo Stato si sostituisca ai cittadini nel risarcimento dovuto e le eventuali competenze e danni morali nel pregiudizio economico che ne deriva e poi si rivalga sui colpevoli, professionisti o impresa Autostrade spa, sulla RCT Impresa di cui sicuramente è dotata con la presa d’atto del contratto e copertura assicurativa ad hoc, garanti di questo rischio, cedimento strutturale e progettazione del manufatto.
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Francesco Belluscio